Art. 108.
(Controllo dell'esposizione).

      1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite di cui all'articolo 109 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
      2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
      3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.
      4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 14. I campioni prelevati sono successivamente analizzati con le metodologie previste dal comma 6 del presente articolo nei laboratori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996.
      5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.
      6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

 

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      7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a 5 micrometri e una larghezza inferiore a 3 micrometri e il cui rapporto tra lunghezza e larghezza sia superiore a 3 su 1.